Regio decreto 1481/1940
Art. 461 — Le autorita' diplomatiche e consolari devono attenersi, per cio' che riguarda la decisione da prendere sul co…
Art. 461. Le autorita' diplomatiche e consolari devono attenersi, per cio' che riguarda la decisione da prendere sul conto dei renitenti di cui all'articolo precedente, alle stesse norme stabilite dagli articoli 414 e seguenti per gli inscritti residenti all'estero; e i consigli di leva alle norme di cui agli articoli 429 e seguenti, sia per quel che concerne le decisioni da prendersi in base alle partecipazioni conformi agli allegati nn. 24 e 25 delle autorita' diplomatiche o consolari, e sia per le visite da effettuare per i renitenti regolarmente residenti all'estero che si presentino ai consigli medesimi entro un mese dal loro rimpatrio.
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