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Regio decreto 1481/1940

Art. 459 — Per le spese dell'esecuzione della predetta visita si osservano le norme stabilite per le visite degli inscri…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/459parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 459. Per le spese dell'esecuzione della predetta visita si osservano le norme stabilite per le visite degli inscritti di leva dagli articoli 416 e seguenti. Se in seguito a tale visita il militare viene riconosciuto inabile, l'autorita' diplomatica e consolare compila il verbale di visita conforme all'allegato n. 34 da trasmettersi al ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) che lo invia al competente distretto militare per gli ulteriori incombenti relativi alla rassegna, la quale deve effettuarsi con le stesse norme stabilite per i militari residenti nel Regno, salvo che il giudizio del collegio medico sara' espresso in base al verbale predetto, senza la presenza dell'interessato.

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