Regio decreto 1481/1940
Art. 459 — Per le spese dell'esecuzione della predetta visita si osservano le norme stabilite per le visite degli inscri…
Art. 459. Per le spese dell'esecuzione della predetta visita si osservano le norme stabilite per le visite degli inscritti di leva dagli articoli 416 e seguenti. Se in seguito a tale visita il militare viene riconosciuto inabile, l'autorita' diplomatica e consolare compila il verbale di visita conforme all'allegato n. 34 da trasmettersi al ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) che lo invia al competente distretto militare per gli ulteriori incombenti relativi alla rassegna, la quale deve effettuarsi con le stesse norme stabilite per i militari residenti nel Regno, salvo che il giudizio del collegio medico sara' espresso in base al verbale predetto, senza la presenza dell'interessato.
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