Regio decreto 1481/1940
Art. 454 — Le domande coi relativi documenti di cui e' cenno negli articoli 451 e 452 e con l'esito della visita medica,…
Art. 454. Le domande coi relativi documenti di cui e' cenno negli articoli 451 e 452 e con l'esito della visita medica, sono trasmesse in plico raccomandato al ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.
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