Regio decreto 1481/1940
Art. 445 — I militari dispensati dal servizio alle armi che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di eta', sono di…
Art. 445. I militari dispensati dal servizio alle armi che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di eta', sono dispensati dal compiere la ferma, ma hanno l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate alle armi della loro classe di leva. I comandi dei distretti militari, devono d'ufficio annotare a matricola e sul registro conforme all'allegato n. 32 l'avvenuto rimpatrio dopo il 32° annodi eta', e la dispensa definitiva dall'obbligo della ferma.
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