Regio decreto 1481/1940
Art. 437 — Giusta l'art
Art. 437. Giusta l'art. 133 della legge, i militari i quali siano allievi missionari ordinati in sacris o religiosi con voti e quelli i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, nei possedimenti, ovvero nelle colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, sono dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero e la qualita' di allievo missionario o di missionario.
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