Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 435
Regio decreto 1481/1940

Art. 435 — Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero, i quali rientrino nel Regno durante la leva sulla lo…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/435parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 435. Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero, i quali rientrino nel Regno durante la leva sulla loro classe od anche successivamente senza avere ancora regolarizzata la loro posizione coscrizionale, devono essere immediatamente precettati per essere sottoposti a visita medica dinanzi ai consigli di leva o alle commissioni mobili, che pronunciano sul loro conto, a seconda dei casi, la decisione di arruolamento, o di rivedibilita' o di riforma. Quelli di essi che siano arruolati ed intendano far ritorno all'estero, devono essere ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi e muniti dall'ufficiale delegato di dichiarazione conforme all'allegato n. 29. Detti militari hanno facolta' di trattenersi nel Regno, ai sensi dell'art. 121 della legge, un anno se provenienti da paesi transoceanici, e sei mesi o tre mesi, secondo che provengono da paesi del bacino mediterraneo od europei. Trascorso tale periodo di tempo, qualora i militari predetti non facciano ritorno all'estero, vengono dai competenti comandi di distretto militare dichiarati decaduti dalla dispensa con le norme di cui al successivo art. 449. Quelli di essi che siano stati dichiarati rivedibili e che si trattengano nel Regno oltre i limiti di tempo suindicati, sono considerati alla stessa stregua dei rivedibili residenti nel Regno, pei quali e' vietato in via di massima l'espatrio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 434 Art. 436 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.