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Regio decreto 1481/1940

Art. 433 — Nella seduta speciale del 31 gennaio, alla quale gli inscritti regolarmente residenti all'estero sono rimanda…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/433parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 433. Nella seduta speciale del 31 gennaio, alla quale gli inscritti regolarmente residenti all'estero sono rimandati, i consigli di leva, ove gia' non abbiano provveduto in conformita' di quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 430; 1° pronunciano la decisione di arruolamento e di dispensa dal presentarsi alle armi a riguardo degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori, e pei quali esista la notificazione parte B del modello conforme all'allegato n. 6 di concessione di passaporto, o per i quali la sussistenza delle condizioni predette risulti da informazioni da assumersi presso le R. questure, in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 429. Agli iscritti predetti, gli uffici provinciali di leva fanno tenere per mezzo dell'autorita' consolare la dichiarazione conforme all'allegato n. 29 compilata dall'ufficiale delegato. 2° pronunciano la decisione di arruolamento per gli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di allievi missionari o missionari pei quali esista la notificazione di concessione di passaporto. Per gli allievi missionari ordinati in sacris o religiosi con voti e per i missionari pronunciano pure la decisione di dispensa dal presentarsi alle armi, qualora pervenga da parte della direzione dell'Istituto delle missioni un certificato attestante che gli inscritti continuano a risiedere all'estero (con indicazione della localita') in qualita' di allievi missionari o di missionari veri e propri. 3° prendono atto delle decisioni di arruolamento, di rivedibilita' e di riforma partecipate coi mod. conformi agli allegati nn. 24 e 25 sempreche' non debba essere provveduto in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo precedente. La ratifica delle decisioni di rivedibilita' o di riforma deve essere subito comunicata alle competenti autorita' diplomatiche o consolari. L'arruolamento, ratificato dal consiglio di leva, decorre, a tutti gli effetti, dalla data della decisione consolare e non dalla data di ratifica del consiglio. Cio' deve risultare esplicitamente nelle variazioni sui documenti di leva e matricolari, dovendo l'arruolato seguire le sorti della classe la cui leva era aperta alla data della decisione consolare e non gia' quella della classe la cui leva era in corso all'atto della decisione del consiglio. 4° pronunciano la decisione di renitenza per coloro che risultano espatriati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compirono il 18° anno di eta', e per i nati e residenti all'estero, quando per gli uni e per gli altri non risulti pervenuta alla data suddetta del 31 gennaio alcuna partecipazione di decisione presa sul loro conto da un'autorita' diplomatica o consolare, e se gli interessati non si siano nel frattempo costituiti nel Regno per regolare la loro posizione di leva.

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