Regio decreto 1481/1940
Art. 428 — Le autorita' diplomatiche e consolari, salvo quanto e' stabilito dall'art
Art. 428. Le autorita' diplomatiche e consolari, salvo quanto e' stabilito dall'art. 410, spediscono la corrispondenza in materia di leva, non appena possibile, mediante piego raccomandato e chiuso al ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), indicando con la massima precisione l'autorita' a cui ciascun documento e' diretto. Il Ministero della guerra provvede per la distribuzione alle diverse autorita' del Regno delle dette partecipazioni conformi agli allegati nn. 24 e 25 dopo avervi apposto il bollo di ufficio.
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