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Regio decreto 1481/1940

Art. 412 — Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva: 1° i giovani nati all'estero …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/412parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 412. Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva: 1° i giovani nati all'estero e che vi abbiano avuto sempre l'abituale residenza, o che vi si siano trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta'; 2° i giovani espatriati con regolare passaporto con la qualifica di lavoratori dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta' fino al giorno dell'apertura nel Regno della leva della loro classe. Non sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva i cittadini italiani residenti nella Repubblica di S. Marino, i quali devono essere trattati come gli altri cittadini residenti nel Regno, salvo la facolta' di chiedere a uno degli uffici di leva delle provincie limitrofe la visita per delegazione. Peraltro, qualora essi siano manifestamente inabili al servizio militare o infermi in modo da non potersi recare presso gli organi di leva delle provincie limitrofe, possono chiederne la constatazione alla R. autorita-consolare nella Repubblica di S. Marino, la quale in tal caso compilera' il prescritto modello (25) con proposta di riforma.

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