Regio decreto 1481/1940
Art. 408 — I nazionali all'estero debbono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', chiedere a…
Art. 408. I nazionali all'estero debbono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', chiedere all'autorita' diplomatica o consolare nella cui giurisdizione si trovano, di essere inscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di eta'; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi devono essere inscritti di ufficio a cura delle autorita' municipali del Regno. Per i nati e residenti all'estero l'iscrizione ha luogo sulle liste di leva del comune di origine del loro padre, o se questi sia ignoto, della loro madre, o su quelle del comune in cui il padre o la madre tenne da ultimo il domicilio nel Regno. Nel caso in cui tali comuni non siano noti, possono essere iscritti sulle liste di leva del comune che essi designeranno; in mancanza di tali indicazioni, sono inscritti d'ufficio sulle liste di leva del comune di Roma.
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