Regio decreto 1481/1940
Art. 393 — Qualora gli inscritti siano giudicati inabili al servizio militare, il consiglio o la commissione mobile dele…
Art. 393. Qualora gli inscritti siano giudicati inabili al servizio militare, il consiglio o la commissione mobile delegati devono limitarsi a dichiarare l'infermita' o l'imperfezione riscontrata negli inscritti, ma non possono addivenire a decisioni di riforma, non potendo questa essere pronunciata che dal consiglio di leva della provincia a cui appartengono gli inscritti, salvo nei casi e per gli inscritti di cui agli articoli 394 e 395. Gli inscritti devono essere avvertiti che la visita subita non e' definitiva, e che percio' essi devono tenersi a disposizione per potere essere informati se debbono recarsi o non al proprio consiglio di leva per essere rivisitati.
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