Regio decreto 1481/1940
Art. 386 — Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza fissa dimora, la visita…
Art. 386. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza fissa dimora, la visita viene effettuata presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione, rivolta all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiarano essere inscritti, ed in mancanza all'ufficio della provincia di nascita. Il modello conforme all'allegato n. 23 puo' essere compilato d'ufficio. In questo caso, e in quello dell'articolo precedente, in mancanza della carta d'identita' o di documento equipollente, i consigli e le commissioni mobili di leva devono assicurarsi dell'identita' personale del visitando in altro modo idoneo.
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