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Regio decreto 1481/1940

Art. 365 — Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, il servizio prestato da connazionali negli ese…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/365parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 365. Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, il servizio prestato da connazionali negli eserciti alleati o associati durante la guerra 1915-1918 deve essere considerato equivalente a quello prestato nel Regio esercito. Quindi anche la morte incontrata o la pensione conseguita in dipendenza del servizio prestato, equivalgono alla morte o alla pensione dipendente dal servizio prestato nel Regio esercito. Sono equiparati, a detti effetti, a coloro che ottennero pensione per ferite o infermita' riportate nel R. esercito, coloro che per ferite o infermita' riportate durante la guerra 1915-18 nell'esercito associato americano, ottennero dal governo degli Stati Uniti d'America una polizza di assicurazione, anziche' vera e propria pensione. Per i gia' appartenenti all'ex monarchia austro-ungarica, avranno, in via di eccezione, lo stesso valore la morte o mutilazione subita o la pensione, conseguenti al servizio prestato nel disciolto esercito austro-ungarico.

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