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Regio decreto 1481/1940

Art. 363 — Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono considerarsi mutilati i militari i qual…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/363parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 363. Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono considerarsi mutilati i militari i quali si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° siano stati debitamente autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore pei mutilati di cui ai Regi decreti 21 maggio 1916, n. 640, 28 settembre 1934, n. 1820 e 2 luglio 1936, n. 1712; 2° abbiano ottenuto pensione vitalizia o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie, perche' affetti da tubercolosi contratta per causa di servizio; 3° risulti, in seguito ad accertamenti sanitari, che abbiano riportato a causa del servizio militare, una delle imperfezioni di cui all'art. 6 dell'istruzione per la esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640 e cioe': a) la cecita' di ambo gli occhi o di uno di essi nonche' la notevole diminuzione visiva binoculare (semicecita'); b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia ed in ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali; c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo; d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua, e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee; e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente, notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della parola; f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione; g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione; h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione, o le notevoli deformita' dell'una o dell'altro; i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti, il raccorciamento o le deformita' di questi con disturbi notevoli della loro funzione; l) gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torace o dell'addome con disturbi notevoli delle funzioni dei visceri entrostanti; m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordita', mutolezza, epilessia ed altre nevrosi); n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.

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