Regio decreto 1481/1940
Art. 357 — La condizione, per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art
Art. 357. La condizione, per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85 n. 2 della legge, che almeno due fratelli dell'inscritto abbiano prestato o prestino servizio militare, deve intendersi nel senso che detti fratelli abbiano compiuto o compiano la ferma normale di leva. Pertanto il titolo predetto non puo' in nessun caso derivare da fratelli dell'iscritto i quali abbiano fruito del congedo anticipato o di uno dei benefici di ferma previsti dalle leggi preesistenti. I militari deceduti alle armi in servizio di leva, si devono considerare alla stessa stregua dei militari che abbiano compiuto la ferma normale di leva.
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