Regio decreto 1481/1940
Art. 355 — Agli effetti del n
Art. 355. Agli effetti del n. 1 dell'art. 85 della legge sono da considerarsi a carico della famiglia, di massima, i figli, maschi e femmine, minorenni, e, dei maggiorenni, quelli che risultino non avere un patrimonio proprio o non esercitare professioni o mestiere che li rendano economicamente indipendenti. Non debbono invece considerarsi a carico i figli, maschi o femmine, se coniugati. Sono anche da considerarsi a carico della famiglia d'origine le vedove che non abbiano figli maggiorenni, non abbiano il godimento di un patrimonio proprio o del defunto marito e non esercitino una professione o un mestiere che le rendano economicamente indipendenti.
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