Regio decreto 1481/1940
Art. 349 — Le spese di viaggio per la presentazione degli infermi all'ospedale militare e pel trasporto della persona ch…
Art. 349. Le spese di viaggio per la presentazione degli infermi all'ospedale militare e pel trasporto della persona che, alla occorrenza, debba accompagnarli, e le indennita' spettanti agli ufficiali medici che, per compiere le visite debbono allontanarsi dalla loro residenza, sono a carico delle famiglie che hanno chiesto la visita, o delle amministrazioni comunali, quando queste, per le condizioni di indigenza di dette famiglie, ne assumano l'onere. In ambedue questi casi il rimborso delle indennita' per gli ufficiali medici (indennita' di soggiorno e di trasporto in conformita' delle disposizioni vigenti in materia) deve essere preventivamente garantito dal comune, ed ha luogo per parte del comune stesso, a visita ultimata, in seguito a richiesta della direzione dell'ospedale militare cui venne deferita la visita. Agli infermi e alle persone che li accompagnano, non spettano, pei trasporti ferroviari, marittimi, ecc., riduzioni di tariffa.
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