Regio decreto 1481/1940
Art. 344 — La visita di appello presso l'ospedale militare e' effettuato sotto la presidenza del direttore dello stabili…
Art. 344. La visita di appello presso l'ospedale militare e' effettuato sotto la presidenza del direttore dello stabilimento, e ad essa debbono prender parte due ufficiali medici, dei quali uno almeno di grado non inferiore a capitano. In modo analogo deve essere costituito il collegio medico presieduto dal direttore di sanita'. Della visita eseguita deve redigersi una circostanziata relazione, da firmarsi da tutti gli ufficiali che vi hanno preso parte, dalla quale deve risultare esplicitamente se le infermita' o imperfezioni riscontrate raggiungano o non gli estremi voluti dalla legge. In caso di divergenza di parere tra gli ufficiali che hanno proceduto alla visita, sono compilate due distinte relazioni che espongano i contrari pareri.
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