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Regio decreto 1481/1940

Art. 335 — Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/335parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 335. Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art. 88, n. 1 della legge, debbono intendersi coloro che, indipendentemente dalle condizioni economiche della loro famiglia, non possono, per infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

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