Regio decreto 1481/1940
Art. 309 — Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il capo del comune o l'autorita' consolare…
Art. 309. Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il capo del comune o l'autorita' consolare debbono far bene comprendere ai dichiaranti la importanza di tale documento e la responsabilita' che essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli che, in casi di falsita', verrebbero denunciati all'autorita' giudiziaria e puniti ai termini del codice penale, indipendentemente dall'esclusione dell'inscritto dal beneficio di ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
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