Regio decreto 1481/1940
Art. 306 — La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal capo del comune, nelle cui liste di leva l'inscritto tro…
Art. 306. La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal capo del comune, nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, su richiesta di questi o di qualsiasi altro membro della sua famiglia. Laddove nel suindicato comune non si possa procedere alla redazione della situazione di famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento deve essere redatto presso il comune in cui l'inscritto risiede od e' conosciuto.
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