Regio decreto 1481/1940
Art. 296 — Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane non possono essere…
Art. 296. Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane non possono essere ritenuti validi, se non siano stati legalizzati dal ministero degli affari esteri. Non e' pero' necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente ai comuni o all'ufficio di leva con lettera delle dette autorita'. In tal caso la lettera deve essere sempre unita ai documenti.
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