Regio decreto 1481/1940
Art. 277 — Tutte le decisioni in merito a domande d'ammissione all'eventuale congedo anticipato devono essere prese con …
Art. 277. Tutte le decisioni in merito a domande d'ammissione all'eventuale congedo anticipato devono essere prese con sollecitudine e di norma non oltre la chiusura della sessione della leva. Qualora non sia possibile prendere entro tale termine qualche decisione per incompleta o irregolare documentazione, gli uffici di leva devono informarne gli interessati per mezzo delle autorita' comunali fissando un congruo termine per il completamento o la regolarizzazione dei documenti, trascorso il quale promuovono senz'altro le decisioni del consiglio di leva. Analogamente devono provvedere gli uffici di leva nei casi in cui le decisioni non possano essere adottate tempestivamente perche' subordinate agli accertamenti sanitari di qualche membro di famiglia.
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