Regio decreto 1481/1940
Art. 274 — I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano infondata la domanda di un iscritto per l'amm…
Art. 274. I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano infondata la domanda di un iscritto per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono pronunziare la seguente decisione, da trascriversi sulla scheda personale e sulla lista di leva: «Respinta la domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85 n. . . . del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del R. E. approvato con R. decreto 21 febbraio 1938, n. 329 perche' ..... ».
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