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Regio decreto 1481/1940

Art. 261 — I disertori assolti o amnistiati possono utilmente far valere i titoli di ammissione all'eventuale congedo an…

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Art. 261. I disertori assolti o amnistiati possono utilmente far valere i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato nei limiti di tempo indicati nell'ultimo comma del successivo art. 264, purche' nel momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la classe con la quale sono stati arruolati. Qualora pero' risulti che avessero titolo a ritardo o a rinvio del servizio, ovvero a dispensa come residenti all'estero, o che per altre ragioni non avessero obbligo di presentarsi alle armi quando furono dichiarati disertori, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato come militari ammessi rispettivamente a ritardo, rinvio, dispensa, ecc.

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