Regio decreto 1481/1940
Art. 26 — Il pretore, qualora per impedimento di forza maggiore, non possa presiedere la commissione mobile, ne informa…
Art. 26. Il pretore, qualora per impedimento di forza maggiore, non possa presiedere la commissione mobile, ne informa telegraficamente il procuratore del Re, affinche' questi possa, pure telegraficamente, designare altro pretore di mandamento viciniore. Se l'impedimento si verifichi quando gia' la commissione si trova sul posto ove deve tener seduta, la presidenza della commissione e' assunta dal commissario di leva, che disimpegna pure le funzioni di relatore e di segretario. Il commissario di leva, pero' avverte telegraficamente il procuratore del Re affinche' questo possa provvedere a senso del primo comma.
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