Regio decreto 1481/1940
Art. 258 — I renitenti condannati possono utilmente invocare l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli …
Art. 258. I renitenti condannati possono utilmente invocare l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli che esistevano nel giorno d'apertura della leva della loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino al giorno in cui furono dichiarati renitenti, purche' pero' si trovino tuttavia nelle condizioni di poter aspirare al detto beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro titolo sussistente al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi si opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione al beneficio stesso. Ad essi si applica il secondo comma dell'art. 255.
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