Regio decreto 1481/1940
Art. 249 — Nel termine di quindici giorni dalla chiusura della sessione i presidenti dei consigli di leva trasmettono al…
Art. 249. Nel termine di quindici giorni dalla chiusura della sessione i presidenti dei consigli di leva trasmettono al ministro della guerra una relazione particolareggiata intorno al modo con cui i funzionari e gli impiegati incaricati del servizio della leva concorsero, ciascuno per la parte spettantegli, al regolare andamento del servizio stesso. Si deve far cenno nella relazione di ogni circostanza che sia necessario di riferire confidenzialmente al ministro, onde poter prendere, occorrendo, quei provvedimenti, che, nell'interesse del servizio e della pubblica morale, siano reputati necessari.
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