Regio decreto 1481/1940
Art. 246 — Compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune, a coloro…
Art. 246. Compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune, a coloro che sono rimasti inscritti nella lista, compresi gli aggiunti, viene data una numerazione progressiva che viene indicata sulla, lista stessa (2ª casella della prima colonna) e sulle schede. Gli aggiunti sulle liste sono indicati sulle schede col numero d'ordine avuto nella prima leva cui concorsero e coi numeri d'ordine avuti nelle leve successive. Quindi il presidente chiude la lista di leva colla seguente formula: «La lista del comune di .... chiusa e verificata definitivamente, e' stabilita in numero di ... inscritti». Il numero degli inscritti deve essere indicato in tutte lettere. Infine, appostavi la data, la lista viene firmata dal presidente, dal commissario di leva e dal capo del comune. Seguita la verificazione definitiva e la sottoscrizione delle liste di leva, esse non possono piu' essere modificate, salvo eventuali successive aggiunzioni.
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