Regio decreto 1481/1940
Art. 239 — I certificati, essendo rilasciati nell'esclusivo interesse del servizio militare, non debbono servire ad altr…
Art. 239. I certificati, essendo rilasciati nell'esclusivo interesse del servizio militare, non debbono servire ad altro scopo, e debbono essere custoditi con la massima riservatezza. Devono essere senz'altro distrutti i certificati relativi a militari mandati rivedibili o riformati in rassegna o che, per qualsiasi altra ragione, cessano di appartenere all'esercito. Devono essere del pari distrutti i certificati relativi ad aspiranti all'arruolamento volontario o ad altra forma di servizio diversa da quella ordinaria di leva, i quali, per le risultanze dei certificati stessi o per altra causa, non ottengano l'ammissione richiesta.
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