Regio decreto 1481/1940
Art. 228 — I fogli matricolari con gli acclusi documenti di cui agli articoli 215, 221 e 236, sono dall'ufficiale delega…
Art. 228. I fogli matricolari con gli acclusi documenti di cui agli articoli 215, 221 e 236, sono dall'ufficiale delegato trasmessi al competente comando di distretto militare nello stesso giorno della compilazione o al massimo nel giorno seguente. Devono essere trasmessi anche i fogli matricolari dei militari prosciolti o dichiarati rivedibili in rassegna di cui all'art. 115, i quali siano stati riformati. I fogli matricolari sono spediti in pieghi raccomandati con elenchi conformi all'allegato n. 8. Ogni elenco deve contenere i nomi degli inscritti arruolati nella stessa seduta e devono essere distinti quelli che siano stati ammessi all'eventuale congedo anticipato con indicazione dell'articolo e del numero della legge relativo al titolo loro riconosciuto. Il comandante del distretto, ricevuto l'elenco, ne restituisce la parte seconda, con la dichiarazione dell'eseguita verifica delle generalita' degli arruolati, e l'indicazione per gli ammessi all'eventuale congedo anticipato, dell'articolo e del numero della legge relativo al titolo loro riconosciuto. Per ciascun foglio matricolare redatto e trasmesso, l'ufficiale delegato deve apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta, la seguente annotazione con timbro ad inchiostro grasso: «Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data . . . . . . . l'ufficiale . . . . . . ». La firma, deve essere da lui apposta a mano.
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