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Regio decreto 1481/1940

Art. 222 — Al denunciante deve essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva …

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Art. 222. Al denunciante deve essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva e della fatta denunzia deve essere presa nota sulla scheda personale.

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