Regio decreto 1481/1940
Art. 21 — Spetta all'amministrazione comunale delle citta' capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le operaz…
Art. 21. Spetta all'amministrazione comunale delle citta' capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le operazioni della leva e per le sedute del consiglio. La stessa amministrazione comunale deve provvedere detti locali delle suppellettili e degli accessori occorrenti, come i tavoli e le sedie, gli oggetti di cancelleria, di disinfezione ecc., dell'illuminazione e del riscaldamento. Deve altresi' fornire gli inservienti necessari per la pulizia dei locali medesimi e per gli altri servizi relativi alle sedute del consiglio. Tutte le spese occorrenti per quanto sopra sono a carico esclusivo della detta amministrazione comunale.
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