Regio decreto 1481/1940
Art. 198 — Gli inscritti i quali si trovino degenti in un manicomio o siano affetti da gravi malattie croniche o da tali…
Art. 198. Gli inscritti i quali si trovino degenti in un manicomio o siano affetti da gravi malattie croniche o da tali infermita' che li pongano nell'assoluta impossibilita' di presentarsi all'esame personale e pei quali sia trascorso il periodo della rivedibilita', non possono essere rinviati ad altra leva. Relativamente agli inscritti degenti nei manicomi, i consigli di leva possono pronunziare senz'altro la decisione di riforma in base ad un regolare certificato del direttore dell'istituto ove sono ricoverati. Relativamente agli altri inscritti che non possono assolutamente presentarsi all'esame personale, la decisione di riforma puo' essere adottata in base a certificati medici e a tutte quelle verifiche e accertamenti che si riterranno opportuni. Nel dubbio il consiglio di leva deve disporre per la visita a domicilio dell'inscritto da parte dell'ufficiale medico e in base al suo parere prende la decisione del caso.
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