Regio decreto 1481/1940
Art. 191 — Le infermita' e i difetti fisici mentovati nell'elenco di cui all'art
Art. 191. Le infermita' e i difetti fisici mentovati nell'elenco di cui all'art. 75 della legge, danno luogo alla immediata riforma, od alla dichiarazione di rivedibilita', od alla assegnazione ai servizi sedentari, tranne nei casi in cui e' stabilito o sia ritenuto opportuno di sottoporre l'inscritto ad osservazione in un ospedale militare. Per le infermita', per le quali si richiede dal relativo elenco che siano legalmente comprovate, tale prova puo' essere data con dichiarazione di una autorita' da cui risulti in modo non dubbio la malattia o l'imperfezione dell'individuo. In mancanza di tale dichiarazione valgono le informazioni dei carabinieri reali.
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