Regio decreto 1481/1940
Art. 188 — I periti sanitari devono scrivere di proprio pugno sulle schede personali il parere sulle condizioni fisiche …
Art. 188. I periti sanitari devono scrivere di proprio pugno sulle schede personali il parere sulle condizioni fisiche di ciascun inscritto, apponendovi di volta in volta la propria firma. Quando opinano per la idoneita', l'indicano con la parola «idoneo». Quando invece opinino per la rivedibilita' o per la inabilita', fanno susseguire alla parola «rivedibile» o «inabile», l'indicazione della malattia o del difetto dell'inscritto, citando l'articolo dell'elenco delle infermita' o della legge. Ove ritengano, infine, necessario l'invio in osservazione presso un ospedale, lo dichiarano con le parole: «da inviarsi in osservazione». Dopo cio', consegnano la scheda al presidente, affinche' il consiglio o la commissione mobile di leva possano prendere sul conto dell'inscritto le deliberazioni del caso.
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