Regio decreto 1481/1940
Art. 171 — Il presidente fa avvertire gli inscritti che debbono trattenersi a disposizione del consiglio o della commiss…
Art. 171. Il presidente fa avvertire gli inscritti che debbono trattenersi a disposizione del consiglio o della commissione mobile anche dopo la visita, fino a che siano nuovamente chiamati per aver comunicazione delle decisioni prese a loro riguardo ed essere provvisti dei documenti relativi, avvertendo che, qualora sia sospesa la seduta ed essi si allontanino dalla sala, devono trovarsi presenti nella seconda parte della seduta stessa allo scopo anzidetto per non incorrere nella dichiarazione di renitenza.
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