Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 161
Regio decreto 1481/1940

Art. 161 — Gli inscritti ammoniti o confinati a senso degli articoli 164, 165 e 181-1 del testo unico delle leggi di pub…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/161parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 161. Gli inscritti ammoniti o confinati a senso degli articoli 164, 165 e 181-1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (esclusi gli ammoniti perche' designati dalla pubblica voce come pericolosi socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato e i diffamati ammoniti per le cause previste dai nn. 1 e 2 del detto art. 165); i diffamati assegnati al confino di polizia a senso dell'art. 181-2 del testo unico medesimo, per i motivi di cui ai nn. 3 e segg. dell'art. 165; gli assegnati al confino di polizia in base all'art. 181, n. 3 dello stesso testo unico per illecite attivita' nel campo economico e sociale; coloro che si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive in base all'art. 215 del codice penale, devono essere sottoposti tutti all'esame personale ed arruolamento. Gli assegnati al confino di polizia devono essere visitati per delegazione giusta l'art. 388.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 160 Art. 162 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.