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Regio decreto 1481/1940

Art. 15 — Alle sedute straordinarie del consiglio di leva, qualora non possa assistervi l'ufficiale medico di cui al 1°…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/15parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 15. Alle sedute straordinarie del consiglio di leva, qualora non possa assistervi l'ufficiale medico di cui al 1° comma dell'art. 10, interviene come perito sanitario un ufficiale medico, all'uopo designato di volta in volta dal comandante del presidio, a richiesta dell'ufficio di leva, previ accordi con il presidente del consiglio stesso. Qualora neppure tale ufficiale medico possa intervenire, il presidente puo' affidare l'incarico ad un medico civile.

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