Regio decreto 1481/1940
Art. 148 — Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni …
Art. 148. Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni pubblicano la lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi al consiglio od alla commissione mobile di leva, e rinnovano la pubblicazione del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame personale degli inscritti di ciascun comune. Dell'eseguimento di tali pubblicazioni i capi delle amministrazioni comunali inviano agli uffici provinciali di leva apposita relazione, che sara' conservata cogli atti della leva cui si riferisce.
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