Regio decreto 1481/1940
Art. 143 — Dopo la pubblicazione dell'ordine di chiamata alla leva, gli inscritti o gli arruolati in congedo illimitato …
Art. 143. Dopo la pubblicazione dell'ordine di chiamata alla leva, gli inscritti o gli arruolati in congedo illimitato provvisorio in attesa di avviamento alle armi appartenenti per nascita alla classe chiamata, i rivedibili ed i rimandati per ogni altro legale motivo di professione marittimi possono richiedere soltanto un permesso temporaneo di imbarco. Sulle richieste medesime la decisione e' presa dagli uffici provinciali di leva oppure dai distretti a seconda dei casi, con le norme di cui agli articoli 137 e 144 del presente regolamento.
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