Regio decreto 1481/1940
Art. 137 — Dopo l'apertura di ciascuna leva, il passaporto deve di massima essere negato agli inscritti della leva stess…
Art. 137. Dopo l'apertura di ciascuna leva, il passaporto deve di massima essere negato agli inscritti della leva stessa non ancora visitati, ovvero visitati ma dichiarati rivedibili o rimandati per legali motivi, e cio' fino a quando essi non abbiano piu' obblighi di ferma, ovvero siano stati riformati. Tuttavia agli iscritti, di cui sopra, puo', anche dopo l'apertura della leva, essere concesso il passaporto nei casi maggiormente degni di considerazione e soltanto per un periodo di tempo limitato. In tal caso i rivedibili e i rimandati non ancora visitati, vengono sottoposti a visita anticipata oppure rimandati ad altra seduta da tenersi nel periodo della sessione. Ai detti giovani e' senz'altro applicabile la norma di cui al terzo comma del precedente articolo.
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