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Regio decreto 1481/1940

Art. 135 — Gli uffici provinciali di leva, ricevute tali notificazioni, provvedono perche' siano conservate, allegandole…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/135parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 135. Gli uffici provinciali di leva, ricevute tali notificazioni, provvedono perche' siano conservate, allegandole subito alle rispettive schede personali degli inscritti cui esse si riferiscono.

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