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Regio decreto 1481/1940

Art. 125 — Per la commisurazione dei mezzi di viaggio, si osservano le seguenti prescrizioni, tenendo sempre conto che l…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/125parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 125. Per la commisurazione dei mezzi di viaggio, si osservano le seguenti prescrizioni, tenendo sempre conto che la distanza da percorrere deve essere superiore, fra andata e ritorno, ai venti chilometri: a) se la distanza e' percorsa da ferrovia, tranvie o piroscafi o da altri mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso; b) se manchino detti mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagata l'indennita' di lire tre per il primo tratto da 20 ai 30 km. di via ordinaria calcolato complessivamente fra andata e ritorno e di lire una per ogni successivo tratto di 10 chilometri, non tenendo conto delle frazioni di 10 chilometri. c) se la distanza puo' essere percorsa solo in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile coi mezzi suddetti. Per il restante percorso si corrisponde l'indennita' di cui alla lettera b) soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e ritorno, i venti chilometri.

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