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Regio decreto 1481/1940

Art. 123 — Gli inscritti indigenti, che si trovino fuori del proprio mandamento, possono ottenere i mezzi di viaggio sol…

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Art. 123. Gli inscritti indigenti, che si trovino fuori del proprio mandamento, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al consiglio o alla commissione mobile di leva del mandamento ove si trovano.

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