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Regio decreto 1481/1940

Art. 10 — Alle sedute del consiglio di leva assiste come perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico, a…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/10parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 10. Alle sedute del consiglio di leva assiste come perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico, all'uopo destinato dal comandante del corpo d'armata, sulla proposta dei direttori di sanita'. Ve ne sono destinati due, nei casi nei quali il ministero della guerra lo creda necessario. I detti ufficiali medici devono avere almeno il grado di capitano, ma qualora, per le esigenze del servizio sanitario non sia assolutamente possibile destinare ufficiali medici di tale grado, i comandanti di corpo d'armata possono destinarvi anche tenenti anziani. Nella seduta di apertura della leva non e' necessario l'intervento del perito sanitario.

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