Regio decreto 1220/1940
Art. 48 — Sui prestiti concessi sara' applicato l'interesse del 5 % annuo a scalare
Art. 48. Sui prestiti concessi sara' applicato l'interesse del 5 % annuo a scalare. Per far fronte ai rischi che si incontrano nell'esercizio del credito, la Cassa sottufficiali applica sull'importo lordo del prestito concesso una ritenuta, una volta tanto, da destinarsi al fondo garanzia, nella seguente misura: 0,60 % se la durata del prestito non supera i 12 mesi; 0,70 % se la durata del prestito non supera i 24 mesi; 0,80 % se la durata del prestito non supera i 36 mesi; 0,90 % se la durata del prestito non supera i 48 mesi; 1,00 % se la durata del prestito non supera i 60 mesi. Se la durata del prestito e' superiore ai 60 mesi, la percentuale aumenta di 10 centesimi per ogni anno o frazione di anno della ulteriore durata. Tanto l'ammontare degli interessi quanto quello della ritenuta per fondo garanzia saranno detratti dalla somma concessa in prestito all'atto della concessione.
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