Regio decreto 1220/1940
Art. 35 — I prestiti vengono estinti in rate mensili eguali, in numero non superiore a 120, mediante ritenute sugli ass…
Art. 35. I prestiti vengono estinti in rate mensili eguali, in numero non superiore a 120, mediante ritenute sugli assegni e per un periodo di tempo tale che la rata mensile di ammortamento non superi il quinto dello stipendio mensile netto o della paga mensile netta effettivamente percepiti dal richiedente.
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