Regio decreto 1220/1940
Art. 23 — Nel caso l'iscritto muoia in servizio, la vedova, o in mancanza di essa gli orfani minorenni, ottengono l'ind…
Art. 23. Nel caso l'iscritto muoia in servizio, la vedova, o in mancanza di essa gli orfani minorenni, ottengono l'indennita' supplementare nella misura uguale a quella spettante all'iscritto in base agli articoli precedenti. Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennita' viene invece corrisposta agli orfani minorenni. Ferma la prescrizione di cui al precedente capoverso, le disposizioni limitative previste per la riversibilita' delle pensioni alle vedove nell'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626 e la esclusione stabilita nell'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non si applicano per il pagamento alle vedove della indennita' supplementare. Partecipano al diritto della indennita' insieme agli orfani minorenni e subentrano nel diritto in mancanza di questi le orfane nubili maggiorenni, purche' il padre, all'atto della morte abbia compiuto il periodo minimo del servizio per il diritto alla pensione normale, oppure il Ministero dell'aeronautica abbia riconosciuto che il sottufficiale sia deceduto in condizioni di poter lasciare diritto a pensione privilegiata.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1220/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.