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Regio decreto 1220/1940

Art. 2 — Spetta al Consiglio di amministrazione a) compilare i bilanci per sottoporli all'approvazione del Ministro pe…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/2parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 2. Spetta al Consiglio di amministrazione a) compilare i bilanci per sottoporli all'approvazione del Ministro per l'aeronautica; b) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, all'impiego, mediante acquisto di titoli del debito pubblico od altri investimenti, dei proventi e di ogni altra attivita' della Cassa sottufficiali della parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennita'; c) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, alla vendita, alla permuta, all'alienazione dei titoli del debito pubblico o di altri titoli di rendita, o di ogni altra attivita'; d) provvedere alla liquidazione della indennita' supplementare a favore degli aventi diritto; e) proporre al Ministro per l'aeronautica le eventuali variazioni alla misura della indennita' supplementare, in relazione alle disponibilita' risultanti dai bilanci e dagli oneri prevedibili per il futuro; f) provvedere all'esercizio del credito ai sottufficiali della Regia aeronautica, secondo le norme stabilite dal presente regolamento; g) provvedere alle normali spese di esercizio; h) proporre al Ministro per l'aeronautica le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alla legge costitutiva.

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